Imposta comunale di soggiorno

Rete civica dell’alto Adige


Applicazione dell'imposta comunale di soggiorno

L'imposta comunale di soggiorno (denominata anche Localtax) è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano.


L'imposta non è soggetta ad IVA, va riscossa al momento della partenza del pernottante e deve essere indicata separatamente sulla fattura.


Con il decreto del Presidente della Provincia del 14/11/2024, n. 28 è stato modificato e integrato il decreto originario n. 4/2013 “Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno”.


Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell´imposta comunale di soggiorno

Regolamenti



Tariffe dall'anno 2025

A partire dall'anno 2025 con decreto del Presidente della Provincia del 1° febbraio 2013, n. 4 nel testo vigente, delibera consiliare del 18 dicembre 2024, n. 59  la misura dell'imposta (per persona e pernottamento) è stata stabilita come segue:


a) euro 3,40 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;


b) euro 2,90 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;


c) euro 2,40 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012.


Termini per il versamento

Tutti gli esercizi ricettivi (sostituti d’imposta) dovranno riversare mensilmente le quote dell’imposta di soggiorno dovute.


Gli esercizi ricettivi devono eseguire la comunicazione delle presenze e il relativo versamento entro 15 giorni dalla fine di ogni mese.


Si ricorda che i versamenti effettuati in ritardo, anche qualora l'importo fosse corretto, sono sanzionabili ai sensi del comma 3 dell'articolo della Legge Provinciale n. 9/2012 ( dal 5% al 30%).


Ravvedimento Operoso

Se il pagamento dell’imposta è stato dimenticato entro le scadenze stabilite, si può applicare il ravvedimento operoso secondo l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 in vigore. Oltre all'imposta sono dovuti le  sanzioni e gli interessi:

  • ravvedimento sprint:
    entro il 14° giorno dalla scadenza di pagamento, versa oltre alle imposte dovute e agli interessi (vedi sotto), una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • ravvedimento breve:
    dal 15° giorno ed entro il 30° giorno dalla scadenza di pagamento, versa oltre alle imposte dovute e agli interessi (vedi sotto), una sanzione del 1,50%;
  • ravvedimento medio:
    dal 31° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza di pagamento , versa oltre alle imposte dovute e agli interessi (vedi sotto), una sanzione del 1,67%;
  • ravvedimento lungo:
    - dal 91° giorno  ed entro il 364° giorno dalla scadenza di pagamento, versa oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3,75%;
    - dal 365° giorno  ed entro il 729° giorno dalla scadenza di pagamento, versa oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 4,29%;
    - dal 730° giorno dalla scadenza di pagamento, versa oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 5%.


Interessi:

  • anno 2020 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,05% annuo
  • anno 2021 - il tasso di interesse legale è pari allo 0,01% annuo
  • anno 2022 - il tasso di interesse legale è pari allo 1,25% annuo
  • anno 2023 - il tasso di interesse legale è pari allo 5,00 % annuo
  • anno 2024 - il tasso di interesse legale è pari allo 2,50 % annuo
  • anno 2025 - il tasso di interesse legale è pari allo 2,00 % annuo


* In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli

Le impiegate dell'Ufficio Tributi sono d'aiuto per il calcolo.


Quadro normativo


Informazioni aggiuntive:

Deliberazione consiglio comunale 18/12/2024, n. 58 (regolamento)

Deliberazione consiglio comunale 18/12/2024, n. 59 (tariffe 2025)

Competente